LE NUOVE AGEVOLAZIONI FISCALI

Dal 1° gennaio 2012, la detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie

non ha più scadenza.

L’agevolazione, introdotta fin dal 1998 e prorogata più volte, è stata

resa permanente dal decreto legge n. 201/2011 (art. 4) che ha previsto

il suo inserimento tra gli oneri detraibili ai fini Irpef.

Negli ultimi anni la normativa che disciplina la materia è stata più volte modificata. Le più

recenti novità sono state introdotte:

■ dal decreto legge n. 83/2012, che ha elevato, per le spese effettuate dal 26 giugno 2012

al 30 giugno 2013, la misura della detrazione (50%, in luogo di quella ordinaria del

36%) e l’importo massimo di spesa ammessa al beneficio (96.000 euro per unità immobiliare,

invece che 48.000 euro)

■ dal decreto legge n. 63/2013 che ha esteso tali maggiori benefici alle spese effettuate

entro il 31 dicembre 2013.

Oltre alla proroga al 31 dicembre 2013, il decreto 63/2013 ha introdotto, per i contribuenti

che usufruiscono della detrazione per ristrutturazioni edilizie, la possibilità di detrarre dall’Irpef,

sempre nella misura del 50%, anche le spese sostenute per l’acquisto di mobili finalizzati

all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.

La detrazione per l’acquisto di mobili va calcolata su un ammontare complessivo non superiore

a 10.000 euro e deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.

Tra le altre novità si segnalano:

■ l’abolizione dell’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo

di Pescara

■ la riduzione della percentuale (dal 10 al 4%) della ritenuta d’acconto sui bonifici che

banche e Poste hanno l’obbligo di operare

■ l’eliminazione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta,

nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori

■ la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l’unità immobiliare sulla quale sono

stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della

detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate

o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile

■ l’obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali; dal

2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la

detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali

■ l’estensione dell’agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino

dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di

emergenza.

 

 

LA DETRAZIONE IRPEF PER LE SPESE

DI RISTRUTTURAZIONE

È possibile detrarre dall’Irpef (l’imposta sul reddito delle persone fisiche)

una parte degli oneri sostenuti per ristrutturare le abitazioni e le

parti comuni degli edifici residenziali situati nel territorio dello Stato.

A seguito delle più recenti novità, introdotte dal decreto legge n. 83 del 2012 e dal decreto

legge n. 63/2013, i contribuenti possono usufruire delle seguenti detrazioni:

■ per il periodo d’imposta 2012, la misura della detrazione è pari

− al 36% delle somme spese (bonifici effettuati) fino al 25 giugno 2012, per un ammontare

massimo di spesa di 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare

− al 50% delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al termine del periodo d’imposta, con

un limite massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare, tenendo conto delle

spese effettuate fino al 25 giugno 2012

Il contribuente che fino al 25 giugno ha già sostenuto spese per 48.000 euro e che, per

interventi sullo stesso immobile, ha speso altri 96.000 euro nel periodo dal 26 giugno al

31 dicembre 2012, può decidere di avvalersi della detrazione del 50% delle spese sostenute

dal 26 giugno in poi, in luogo della detrazione del 36% delle spese effettuate fino

al 25 giugno (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/E del 9 maggio 2013)

■ per il periodo d’imposta 2013, la detrazione è pari al 50% delle spese sostenute, con un

limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare e tenendo conto,

in caso di mera prosecuzione dei lavori, delle spese sostenute negli anni precedenti

■ dal 1° gennaio 2014, la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite

di 48.000 euro per unità immobiliare.

L’ammontare complessivo della spesa va suddiviso fra tutti i soggetti che l’hanno sostenuta

e che hanno diritto alla detrazione.

Se gli interventi realizzati in ciascun anno consistono nella prosecuzione di lavori iniziati in

anni precedenti, per determinare il limite massimo delle spese detraibili si deve tenere conto

di quelle sostenute nei medesimi anni: si avrà diritto all’agevolazione solo se la spesa per la

quale si è già fruito della relativa detrazione non ha superato il limite complessivo previsto.

CHI PUÒ FRUIRE DELLA DETRAZIONE
Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati
all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello
Stato.
L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti
reali sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:
■ proprietari o nudi proprietari
■ titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
■ locatari o comodatari
■ soci di cooperative divise e indivise
■ soci delle società semplici
■ imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile
oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture.
In questo caso, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni
comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce
della detrazione.

Sono definiti familiari, ai sensi dell’art. 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.

I LAVORI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE:
A. per interventi di manutenzionestraordinaria, per le opere di restauro e risanamento conservativo e per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze
B. manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali.
C. gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito
di eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
D. gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a
proprietà comune
E. i lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto
ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione)
F. gli interventi per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la
robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità

 

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono dunque ammessi all’agevolazione solo se riguardano parti comuni di edifici residenziali.

ALTRE SPESE AMMESSE ALLA DETRAZIONE:
Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile
considerare anche:
■ le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse
■ le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento
■ le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi della legge 46/90 (impianti elettrici)
e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71)
■ le spese per l’acquisto dei materiali
■ il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti
■ le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi
■ l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le
autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori
■ gli oneri di urbanizzazione
■ gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché
agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto
n. 41 del 18 febbraio 1998).

DOCUMENTI DA PREDISPORRE E CONSERVARE:

  • comunicazione all’Asl (se obbligatoria)
  • fatture e ricevute comprovanti le spese sostenute
  • ricevute dei bonifici di pagamento

il contribuente deve essere in possesso di:
■ domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito)
■ ricevute di pagamento dell’Ici, se dovuta
■ delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori (per gli interventi su parti
comuni di edifici residenziali) e tabella millesimale di ripartizione delle spese
■ dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli
interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi
abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla
tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa
non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in
cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra
quelli agevolabili.

Le agevolazioni fiscali - agenzia delle entrate
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DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012 , n. 83
Misure urgenti per la crescita del Paese.
DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012 , n. 83.pdf
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